TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali
e disposizioni relative).

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali
e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

      1. Identico.
      Per le modifiche apportate alla Tabella n. 14 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 1747-bis), la Seconda nota di variazioni (stampato n. 1747-ter) e la Terza nota di variazioni (stampato n. 1747-quater).


Pag. 25
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra i capitoli allocati nell'unità previsionale di base 5.1.2.2. «Fondo unico per lo spettacolo» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per lo spettacolo» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli stanziamenti destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche e alle attività musicali in Italia e all'estero.       2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2007, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base «Fondo unico per lo spettacolo», di pertinenza del centro di responsabilità «Segretariato Generale» - 2.1.2.2; di pertinenza del centro di responsabilità «Cinema» - 11.1.2.1 e 11.2.3.2; di pertinenza del centro di responsabilità «Spettacolo dal vivo» - 12.1.2.1 e 12.2.3.2.